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REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011

in conformità delle previsioni di cui all’’art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al decreto interministeriale 4/8/2014 n. 139 pubblicato sulla GU n. 221 del 23/9/2014 che ha modificato il DI 180/2010.

ART.1
( APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO)
1) Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011)
2) Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3) In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.
4) La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
5) l’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
ART. 2
( AVVIO DELLA MEDIAZIONE)
1)La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
2)A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell’organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.
3)In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza”.
4)La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.mediazioneiima.com, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’organismo.
La domanda deve contenere :
a) il nome dell’Organismo di mediazione;
b) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni ;
c) L’oggetto della lite;
d) Le ragioni della pretesa;
e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
5)La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza.
In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
6) Una volta ricevuta l’istanza, il responsabile dell’organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione .La parte o le parti convocate comunicano la loro adesione o mancata adesione all’organismo almeno 3 giorni prima della data fissata per l’incontro preliminare. In caso di mancata comunicazione l’invito s’intende rifiutato.
7) L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
8)Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.mediazioneiima.com dove può essere scaricata tutta la modulistica.

ART.3
(LUOGO E MODALITA’ DELLA MEDIAZIONE)
La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia.
1)L’organismo si avvale, ai sensi dell’art.7 del d.i. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori dell’organismo, con il quale ha raggiunto l’accordo;
2)il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
3)- in caso di formulazione della proposta di cui all’art.11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente;
4)- la proposta di cui sopra può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o di più parti al procedimento di mediazione;
5)- l’organismo, al fine di una più idoneo ripartizione delle assegnazione degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha provveduto a formare separati elenchi suddivisi secondo le seguenti specializzazioni in materie giuridiche nonché secondo queste ulteriori specializzazioni per materie non giuridiche;

ART. 4
(OBBLIGHI DI RISERVATEZZA)
1) Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2) Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del d.i. 145/2011.
3) Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4) Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5) L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione.
6) L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.
ART.5
(NOMINA DEL MEDIATORE)
1) Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
-La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.mediazioneiima.com.;
2) I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art.18 del DI 180/2010 modificato con DI 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
3)L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011.
4)In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
5)L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.
6) Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all’art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011;
7)Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
8) A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).
9)Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
10) Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.

(ART.6)
(INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE)
1) Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2)In casi eccezionali, l’organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3) A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’ imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l’organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
4) Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione

ART.7
(SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE)
– ai sensi dell’’art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98.
1) il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
2) Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell’art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione” , salvo le spese in favore dell’organismo di mediazione( spese di avvio e spese vive documentate )
3) Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
4) Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procede allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall’art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).
ART.8
(PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA)
1) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente nonché assistite da un propio legale di fiducia . La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. L’assistenza dell’avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice ex art. 5 comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa.
2) il mediatore deve in ogni caso convocare le parti personalmente;
3) Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

ART.9
(SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE)
1) Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
2) Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 bis del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata
3) Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
4) Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
5) Il mediatore si riserva la facoltà di non verbalizzare alcuna proposta:
a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
6) Sentite le parti, l’organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

ART. 10
(PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA)
1) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
2) Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
3)PRESENZA DELL’AVVOCATO
a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura
b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010.
ART. 11
(CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE)
1) Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
2) Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
3) In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
4) Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
ART.12
(INDENNITA’)
1)Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.I. 180/2010, come modificato dal DI 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall’organismo.
2)Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo, con il consenso della parte o delle parti , si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
3)le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell’inizio del primo incontro di mediazione. Comunque se non vengono corrisposte in misura non inferiore della metà l’organismo si riserva di valutare di procedere nella mediazione.
4) In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art.11 del D.Lgs 28/2010.

ART. 13
(RESPONSABILITA’ DELLE PARTI)
1) E’ di competenza esclusiva delle parti:
– l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
2) Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo di mediazione ( spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010). A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l’organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l’organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell’agenzia delle entrate di mancata presentazione , o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione).
3)le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
4) l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
– l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti:
– l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
– la determinazione del valore della controversia;
– la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
– le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
ART.14
(CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ)
(Di cui all’art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)
1)L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2)Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte , per lo svolgimento del primo incontro , un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l’importo è’ dovuto anche in caso di mancato accordo.

3) Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4) L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato di un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento .
5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10) Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12) Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13) Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010 (per le mediazioni obbligatorie )

Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte ) Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800; da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200; oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.
Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.

IL di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti si basa sul tariffario previsto per i CTU del tribunale

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