A. INDENNITA’ E SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO EFFETTIVO DI MEDIAZIONE

 

Ai sensi dell’art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023, per le procedure di mediazione iniziate con domanda presentata dal 15 Novembre 2023 ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

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Per le materie del contenzioso per cui l’incontro di mediazione è condizione di procedibilit๠(cd. “materie obbligatorie”), per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale²

Per tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili³ (cd. “materie volontarie”)

Spese vive:

Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale (non è garantito l’invio di raccomandate 1):

  • gratis per convocazioni tramite pec fornite dalla Parte Istante;
  • € 10+Iva per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R;
  • € 15+Iva per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale R/R

Servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma:

  • € 2+Iva per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.

 

Servizio di rilascio copie

  • € 5+Iva per ciascun documento,

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L’adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell’indennità dovuta.

Il primo incontro si svolge nella stessa giornata con la durata massima di due ore e non può essere prorogato in date successive. L’incontro che si dovesse protrarre oltre le due ore si intenderà come incontro successivo. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro. 

 

B. SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO E PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI (IMPORTI MINIMI APPLICATI)

 

In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione e quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla tabella che segue (art. 30 del DM 150/23) corrispondenti agli importi minimi inderogabili applicati dei relativi scaglioni di valore della Tabella A del DM 150/23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’accordo delle Parti, per mediazioni di particolare complessità, possono essere applicati importi diversi dalla tabella di cui sopra nel limite dei valori minimi dello scaglione successivo.

 
 

C. MAGGIORAZIONI IN CASO DI CONCILIAZIONE E COMPLESSITÀ

 

In caso di conciliazione al primo incontro o in incontri successivi al primo, le spese di mediazione riportate nella tabella precedente sono soggette ai seguenti aumenti da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione (art. 30 del DM 150/2023).

Maggiorazioni per conciliazione nelle cd. “materie obbligatorie”, per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale

 

Maggiorazioni per conciliazione in tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili (cd. “materie volontarie”)

Maggiorazioni per complessità ed esperienza del mediatore

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del DM 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

 

D. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

 

Ai sensi dell’art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

 

E. AGEVOLAZIONI FISCALI

 

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

  • Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
  • Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
  • Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
  • Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
  • Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazion

[1] Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera (incluso prestazione d’opera intellettuale), rete, somministrazione (incluso contratti di energia, acqua e sevizi vari), società di persone e subfornitura.

[2] Importi ridotti di un quinto ai sensi dell’art. 28, comma 8, del DM 150/2023.

[3] Tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, come a titolo di esempio: contratti e obbligazioni varie, responsabilità extracontrattuale, vendita di cose mobili, appalto, recupero crediti di qualsiasi importo, brevetti, proprietà intellettuale, materie ricadente nella competenza del tribunale delle imprese, diritto industriale e societario, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

[4] Importi ridotti di un quinto ai sensi dell’art. 28, comma 8, del DM 150/2023.

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