Mediazioni obbligatoria e gratuito patrocinio

Mediazioni obbligatoria e gratuito patrocinio

Quando la mediazione obbligatoria si conclude con un accordo, sono molteplici gli effetti positivi che si ripercuotono non solo nei confronti delle due parti ma anche dello Stato. L’esito positivo infatti permette di evitare tutte le spese relative al giudizio ed ulteriori perdite di tempo. E’ per questo che, se la parte assistita in mediazione è stata ammessa al gratuito patrocinio, anche in caso di mancato giudizio (visto l’accordo raggiunto in fase di conciliazione) i costi sostenuti per lo svolgimento della procedura vengono coperti dal gratuito patrocinio.

 

Decreto

Pronunciata  11-09-2017

Depositata 13-11-2017 

TRIBUNALE DI BOLOGNA

IL PRESIDENTE

Esaminata l’istanza di liquidazione del compenso dell’avvocato, difensore di parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento divisione ereditaria definito a seguito di mediazione presso l’organismo di Mediazione

considerato che si tratta di liquidare le spettanze del difensore di persona ammessa a gratuito patrocinio per le attività compiuta in sede di mediazione obbligatoria positivamente conclusasi con la sottoscrizione di un accordo tra le parti necessarie avanti al mediatore;

esaminati gli atti e la documentazione allegata;

Rilevato che al professionista istante spetta la liquidazione del compenso per l’attività svolta in favore del cliente nell’ambito del preliminare obbligatorio procedimento di mediazione per le perspicue, pregevoli e ragionevoli argomentazioni esposte in analogo precedente del tribunale di Firenze prodotto dall’istante;

Ritenuto che l’articolata e completa motivazione del giudice Fiorentino nella sentenza del 13-12-2016 va qui è richiamata per la relationem e posta a fondamento integrale della decisione, per la perfetta corrispondenza delle questioni di diritto svolta in fattispecie in fatto del tutto analoga a quella di cui si occupa;

che va in conclusione condivisa l’affermazione della richiamata sentenza secondo cui “l’art. 75 D.P.Rp. n. 115 del 2002, secondo cui l’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, comprenda la fase della mediazione obbligatoria preprocessuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta infatti di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità di avviarlo (o proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice); d’altronde nel caso di successo della mediazione, si realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere le spese del giudizio;

Ritenuto che dovendosi procedere alla liquidazione sulla base dei parametri indicati negli articoli 18, 19, 20 e 21 del DM n. 55 del 2014 (attività stragiudiziale),va considerato il valore medio della controversia con riduzione alla metà ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002 e il valore della quota, come stabilito dal comma 21 comma III del citato DM (“per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente”);

che il valore medio della controversia va perciò determinato in relazione allo scaglione inferiore a 26mila euro, trattandosi della quota di un quarto di un comprendo stimato 103.500,00 euro;

Che trattandosi di un valore nell’intorno dei €26.000,00 il valore medio può essere ragionevolmente arrotondato fino a €3.000,00, determinandosi così il compenso del difensore da prendere a base prima della riduzione alla metà, ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 115/2012,, sicché il compenso finale da erogare a carico dello Stato ammonta a €1.500,00, oltre alle spese generali pure se ridotte della metà.

P.T.M.

In accoglimento alla domanda dell’avvocato, liquida in favore del medesimo per la difesa di X, ammessa a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione davanti all’organismo di mediazione, la somma di euro 1.500 oltre spese generali nella misura forfettaria del 7,5% e accessori di legge.

Si comunichi.

Bologna, 11 settembre 2017.

Il presidente Francesco Caruso

Depositato in cancelleria il 13 settembre 2017

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