ORGANISMO DI MEDIAZIONE IIMA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEGLI ORGANISMI PRIVATI

(decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e succ. mod e int.  legge 26 novembre 2021, n. 206, decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 e, in particolare, l’art. 7, che ha modificato e integrato il d.lgs. n. 28/2010, decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150)

1. Il presente regolamento contiene l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi nonché le indicazioni di cui al d.m. n. 150/2023.

2. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 28/2010 come modificato dal d.lgs. n. 149/2022.

3. Nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, e nei casi di cui all’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

4. Nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, e nei casi di cui all’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

5. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

6. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

7. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell’ambito dell’attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l’articolo 47, comma 6, del d.m. 150/2023.

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.

2. Gli atti del procedimento di mediazione e il relativo svolgimento non sono soggetti a formalità.

3. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica; anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica ciascuna delle parti può svolgere uno o più incontri da remoto.

4. La domanda di mediazione è depositata dalla parte che intende avviare la mediazione presso un organismo che ha la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.

5. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.

6. La mediazione si svolge nelle sedi dell’organismo comunicate ed accreditate presso il Ministero della giustizia e la competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo;

7. L’organismo può altresì avvalersi, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. t), del d.m. n. 150/2023, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali ha raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

  1. La domanda di mediazione viene  presentata attraverso la piattaforma on line disponibile sul sito www.mediazioneiima.com  , e contiene le seguenti indicazioni:
  2. a) il nome dell’organismo di mediazione;

b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e dei difensori (ove previsti o presenti), presso cui effettuare le dovute comunicazioni, nonché i documenti di riconoscimento di tutte le parti ;

c) l’oggetto e le ragioni della pretesa;

d) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all’art. 29 del d.m. n. 150/2023.

2. Quando la domanda di mediazione è stata protocollata, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

3. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

4. Dal momento in cui la comunicazione di cui al punto che precede perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere alle suddette comunicazioni.

5. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

6. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

7. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 ovvero quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

8. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

9. Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro può estendersi a due ore e può essere prorogato nell’ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.

10. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

11. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, su concorde volontà delle parti, che devono provvedere alla corresponsione del compenso ad essi spettante, calcolato e liquidato secondo i criteri predisposti o indicati dall’organismo ed allegati al presente regolamento, di cui fanno parte integrante.

12.La delega per la partecipazione all’incontro di mediazione è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7 del dlgs 28/10 , il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

MEDIAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2 del presente articolo , verificata l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

4) la conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimenti di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono in conformità all’art. 43 del Dlgs 82/2005

DURATA DELLA MEDIAZIONE

  1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2 del degli 28/10 per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

2. Quando il giudice procede ai sensi dell’articolo 5, comma 2, o dell’articolo 5quater, comma 1 del dlgs 28/10 , il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell’ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 5, comma 2, o dall’articolo 5-quater, comma 1.

4. La proroga ai sensi dei commi 1e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell’accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 non è soggetto a sospensione feriale.

3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al punto 1 del presente articolo;

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.

4. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale, fermo quanto previsto dall’articolo 8-bis, certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.

5. Salvo quanto previsto dall’articolo 8-bis, il verbale in formato analogico e l’eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l’organismo.

6. Del verbale e dell’eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell’organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

7. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE E DELL’ORGANISMO NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del registro.

2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito dell’organismo www.mediazioneiima.com

3. Il mediatore:

a) ha l’obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato e per poter iniziare il procedimento, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità, a tal fine utilizzando la seguente formula, previa dichiarazione di impegno, contenuta nel modulo allegato;

b) deve comunicare immediatamente al responsabile dell’organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;

c) non può (e con lui i suoi ausiliari) assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio e non può percepire compensi direttamente dalle parti;

d) deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative;

4. in caso di sopravvenuta impossibilità di svolgere l’incarico, l’organismo procederà alla sostituzione del mediatore, senza indugio;

5. su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo, competente a decidere è il mediatore più anziano ;

6. le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’organismo. In difetto di indicazione o quando l’organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà secondo i seguenti criteri di assegnazione degli affari, tenuto conto della specifica competenza del mediatore e nel rispetto della rotazione anche il riferimento alle mediazioni concluse con esito positivo nonché il possesso di ulteriori specializzazioni ; 

Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori si procederà, in primo luogo, – in base ai mediatori disponibili per la sede competente – a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria  competenza professionale che appare maggiormente idonea  e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo).

Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza;

4) le cause di incompatibilità del mediatore sono quelle previste dal codice etico/ codice deontologico;

RISERVATEZZA

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

4. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al punto che precede, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero dell’articolo 5-quater, comma 2 del d.lgs. n.28/2010, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dal capo II-Bis del d.lgs. n. 28/2010.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.

2. Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l’indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l’accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

SPESE DI MEDIAZIONE

L’organismo di mediazione adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all’art.31 del d.m. n.150/2023 allegato A.

COMPENSO PER I CTU

Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del valore minimo previsto dalle tariffe dei CTU del Tribunale o sulla base di un diverso accordo col CTU in base anche al grado di complessità della consulenza e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti in egual misura, o eventualmente soltanto la parte che ha dichiarato di volersene avvalere.

CODICE ETICO PER I MEDIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all’osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il Mediatore deve essere specializzato nelle materie previste dalla mediazione civile, deve essere competente e conoscere a fondo il procedimento di mediazione, egli deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria formazione secondo la normativa vigente, anche sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti nonché sulla evoluzione della normativa ed a tal fine sarà sua cura comunicare il curriculum ove vengano riportate le specializzazioni, la formazione e le esperienze maturate in materia di adr con particolare riferimento alla mediazione civile. A tal proposito il mediatore dovrà attenersi anche a quanto previsto all’art.8 dal regolamento dell’organismo IIMA

2. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

3. Il Mediatore si obbliga a rispettare quanto disposto dal Regolamento dell’Organismo di mediazione a cui è iscritto.

4. Il Mediatore deve sottoscrivere, prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell’incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità’ o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il Mediatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

5. Prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, il mediatore deve informare le parti e assicurandosi che le stesse abbiano compreso quanto segue:

a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione;

b) il ruolo del mediatore e delle parti;

c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;

d) le spese di mediazione da affrontare.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni del regolamento e della tariffa dell’organismo di mediazione nonché le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo professionale, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché, quando possibile, l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia tenuto conto della complessità della procedura oggetto dell’incarico. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente e può procedere alla formulazione di una proposta anche senza l’espressa richiesta delle parti.

6. Il Mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all’incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri, informa le parti che l’assenza in mediazione deve essere motivata con idonea certificazione ed informa le parti delle conseguenze derivanti dalla mancata presenza in mediazione.

7. Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.

8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

9. Il Mediatore, nel caso non si addivenga ad un accordo, formula la sua proposta” nel caso sussistano gli elementi. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli, verificata l’esistenza degli elementi sufficienti, ha l’obbligo di procedere alla formulazione della proposta.

10. Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia impossibile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o

– il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione bonaria della controversia.

12. Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento fornendo le loro motivazioni.

13. Il Mediatore deve mantenere segreta ogni informazione riservata che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

14. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti in sessione separata non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

15. Il Mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.

16. E’ fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

17. Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono:

– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;

– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;

– il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

 

CODICE ETICO PER L’ ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Premessa

Il presente Codice Etico, redatto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 150 del 24 ottobre 2023, disciplina i principi etici e le regole di condotta dell’Organismo di Mediazione IIMA e dei mediatori che vi operano. Esso rappresenta un riferimento per tutte le attività svolte, garantendo trasparenza, imparzialità, riservatezza e competenza.

Articolo 1 – Principi Generali

1. Integrità

L’integrità rappresenta il valore fondante dell’Organismo e deve essere perseguita in tutte le fasi della mediazione. L’Organismo e i mediatori evitano comportamenti che possano compromettere la loro reputazione o quella delle parti coinvolte.

2. Imparzialità o I mediatori devono dichiarare immediatamente eventuali circostanze che possano compromettere la loro imparzialità, come rapporti personali, professionali o economici con una delle parti.

L’imparzialità non si limita all’assenza di favoritismi, ma include l’equidistanza rispetto agli interessi di entrambe le parti.

3. Riservatezza

Le informazioni raccolte durante il processo di mediazione non possono essere utilizzate in altri contesti, salvo esplicito consenso delle parti.  L’obbligo di riservatezza si estende a tutti i dipendenti e collaboratori dell’Organismo.

4. Competenza e Formazione Continua

I mediatori devono partecipare a corsi di aggiornamento annuali, come previsto dal DM 150/2023 o L’Organismo promuove attività formative per mantenere elevati gli standard di competenza.

Articolo 2 – Doveri dell’Organismo di Mediazione 1. Trasparenza

L’Organismo fornisce un regolamento chiaro e accessibile, contenente dettagli sulle procedure, i costi e i criteri di assegnazione dei mediatori. o Qualsiasi modifica al regolamento deve essere tempestivamente comunicata alle parti.

2. Gestione dei Conflitti di Interesse 

L’Organismo deve istituire un registro dei conflitti di interesse per garantire che i mediatori assegnati non abbiano rapporti preesistenti con le parti. o Qualora emergano conflitti di interesse durante la mediazione, il mediatore deve comunicarlo immediatamente all’Organismo e astenersi dal proseguire.

3. Monitoraggio della Qualità

L’Organismo deve predisporre un sistema di feedback per raccogliere opinioni dalle parti e migliorare i propri servizi.

o I mediatori vengono valutati periodicamente attraverso verifiche sulla loro performance e sull’aderenza al presente Codice Etico.

4. Accessibilità

L’Organismo deve garantire che i propri servizi siano facilmente accessibili, sia in presenza sia in modalità telematica. o Particolare attenzione deve essere prestata alle persone con disabilità o a quelle in situazioni di particolare fragilità.

Articolo 3 – Regole di Condotta per i Mediatori

  1. Neutralità
  2. I mediatori non devono esprimere opinioni personali sulle questioni trattate durante la mediazione, né influenzare le parti in alcun modo.

Devono astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere percepito come fazioso.

2. Autonomia

I mediatori devono condurre la mediazione in modo autonomo, seguendo i principi del presente Codice e le regole stabilite dal regolamento dell’Organismo. Non devono subire pressioni da parte dell’Organismo, delle parti o di terzi.

3. Rispetto per le Parti

I mediatori devono garantire un trattamento equo e rispettoso per tutte le parti, indipendentemente da differenze culturali, linguistiche, religiose o

economiche.  Devono promuovere un dialogo costruttivo, favorendo la comprensione reciproca tra le parti.

4. Divieto di Consulenza Legale o Tecnica

I mediatori non possono fornire consulenze legali, fiscali o tecniche alle parti. Qualora emergano questioni tecniche complesse, possono suggerire l’intervento di esperti neutrali, previo consenso delle parti.

Articolo 4 – Sanzioni Disciplinari

  1. Tipologia di Sanzioni
  2. Ammonizione scritta per violazioni di lieve entità.  Sospensione temporanea per violazioni gravi.  Revoca dall’elenco dei mediatori accreditati in caso di violazioni reiterate o di estrema gravità.

2. Procedura Disciplinare  Le sanzioni sono deliberate dal Comitato Etico, previa istruttoria e audizione del mediatore coinvolto.  Il mediatore ha diritto di presentare una difesa scritta e, se necessario, richiedere un’audizione personale.

3. Segnalazioni e Reclami

Le parti possono presentare reclami o segnalazioni relative a presunte violazioni del Codice tramite un’apposita procedura.

L’Organismo si impegna a esaminare i reclami con tempestività e trasparenza.

Articolo 6 – Entrata in Vigore e Aggiornamenti

1. Il presente Codice Etico entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Ministero della Giustizia

2. Gli aggiornamenti del Codice sono effettuati in conformità con le modifiche normative e previo parere del Comitato Etico.

Modello ACCETTAZIONE INCARICO

IL MEDIATORE

ACCETTA

la nomina a mediatore nell’ambito del procedimento di mediazione nr. CC-2024 nella controversia insorta tra:

PARTE ISTANTE: Matteo

NEI CONFRONTI DI

PARTE CHIAMATA: Ida

DICHIARA

– di essere e rimanere indipendente, imparziale e neutrale nei confronti delle parti in lite;
– di mantenere la riservatezza;
– di rispettare il Codice Europeo di Condotta per Mediatori oltre il Codice Etico pubblicato sul sito istituzionale.

Privacy
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati al Iima A Responsabilità Limitata Semplificata Iima Srls acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente a quanto necessario all’organizzazione e all’espletamento del tentativo di conciliazione.
E’ inoltre a conoscenza del fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che questi non saranno trasmessi a enti esterni ad .
Dichiara altresì di essere informato/a dei diritti conferiti all’interessato dall’art. 7 del D. lgs n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Iima A Responsabilità Limitata Semplificata Iima Srls, Corso Umberto 302 – 80023 – Caivano

Codice etico e clausola risolutiva espressa
Iima A Responsabilità Limitata Semplificata Iima Srls ha adottato il modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/01 e nei rapporti con il professionista si atterrà a quanto previsto dal modello e dal relativo codice etico.
Il professionista è tenuto a rispettare, per le parti che rilevano ai fini dell’esecuzione del contratto, il codice etico di Iima A Responsabilità Limitata Semplificata Iima Srls, pubblicato sul suo sito web, che dichiara di conoscere. La violazione delle disposizioni del suddetto codice determinerà la facoltà di Iima A Responsabilità Limitata Semplificata Iima Srls di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa comunicazione al professionista.

Translate »