Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 può essere valutato, ai sensi del comma 6-bis, il  preventivo esperimento del procedimento di mediazione. È quanto stabilito nella seduta del 17 giugno 2020, nella quale il Senato ha approvato con un voto di fiducia il maxi-emendamento del Governo sulla conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28. Testo che include l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità anche per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dall’emergenza sanitaria.

Del resto che l’emergenza Covid-19 abbia influito pesantemente sull’economia del nostro paese è indubbio come le conseguenze dettate da mesi di lockdown e di inattività. Ad esempio tutte le questioni legate al settore turistico, al mondo dello spettacolo e ad ogni tipo di manifestazione, ai contratti di fornitura non rispettati, agli affitti non pagati, alla mancata consegna della merce e tanti altri casi ancora. In più per quanto riguarda la mediazione online è stato stabilito che “Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’accordo così formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata”. Il Decreto Cura Italia inoltre sospende anche il termine di 3 mesi previsto dal D.Lgs. 28/2010 (art. 6). Tempi più lunghi ma non infiniti come troppe volte capita alla giustizia italiana, la mediazione resta comunque una via breve per risolvere vecchie e nuove tipologie di controversie, anche quelle legate al Covid-19.

Per avviare una mediazione, scaricando l’istanza e seguendo le linee guida a questo link.

 

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