Quando la mediazione per responsabilità medica viene scambiata per una consulenza

Il contenuto della mediazione demandata, in caso di responsabilità medica, non è quello di espletare in quella sede una consulenza medica piena, in quanto il mediatore non è un ausiliare del giudice e l’Organismo non è una succursale del Tribunale. L’oggetto della mediazione è valutare il risarcimento del danno, qualora ci siano i presupposti, e lo spiega bene questa ordinanza di aprile 2018 del Tribunale di Roma.

 

TRIBUNALE di ROMA SEZIONE XIII

ORDINANZA

Il Giudice,

dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti e le istanze delle parti, in particolare la richiesta unanime di contribuire al buon esito della mediazione demandata disposta con ordinanza del 9.11.2017 (1) con la redazione di precisi quesiti da assegnare al C.T.M. e finanche con la indicazione di un nominativo di consulente,

osserva:

Il contenuto della richiesta coralmente avanzata dalle parti induce a dubitare che il Giudice non abbia ben esplicato il senso del provvedimento ed in particolare la ragione dell’invio delle parti in mediazione in questa fase del giudizio.

Va premesso e sottolineato con forza che il mediatore non è un ausiliare del giudice e l’organismo di mediazione non è una succursale del tribunale.

Lo scopo dell’invio in mediazione, in questa fase del giudizio, atteneva in modo specifico alla particolarità della vicenda, già segnalata dal Giudice nell’ordinanza del 9.11.2017.

La particolarità, per essere ancora più chiari, è la seguente:

a fronte di un contesto nel quale quand’anche i deficit di diagnosi e terapia lamentati dagli attori siano riscontrati, il redde rationem del giudizio dovrà pur sempre tener conto del fatto che l’esito infausto era inevitabile.

E quindi, l’obiettivo risarcitorio perseguito dagli attori non può che ridursi alla presa in considerazione (in un parametro temporale assai ristretto e già indicato nella precedente ordinanza) della perdita di chances.

Se poi si considera che gli attori hanno evocato in giudizio una platea di convenuti davvero ridondante (rimane misteriosa l’esigenza di citare, in presenza di due istituti sanitari convenuti, di cui uno pubblico, ben sette medici di cui peraltro vengono solo di sfuggita, quando lo sono, delineate. le possibili responsabilità) dovrebbe apparire chiaro che il contenuto della mediazione demandata non è quello di espletare in quella sede una consulenza medica piena, tal quale il Giudice disporrebbe, se e quando ritenuto opportuno, e non prima di aver selezionato e regolato la procedibilità, sotto il versante ammissibilità, della evocazione di tutto quel corpo medico di cui sopra si è fatto testé cenno.

Questo è l’ambito che potrà essere utilmente sperimentato e percorso bensì di ragionare, nella ipotesi, presa appunto quale tale in sede di mediazione, di esito favorevole per gli attori della valutazione critica delle condotte mediche sull’esistenza {o meno) di chances ragionevolmente apprezzabili {scientificamente sostenibili e documentalmente emergenti, anche su basi statistiche e di letteratura medica) e la cui (eventuale) consistenza e spessore potrebbero costituire la base di una discussione in mediazione per un danno risarcibile

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,

PROVVEDE come in motivazione

RINVIA all’udienza del 18.10.2018 h.10,45 per i provvedimenti di competenza.

 

FARE AVVISI

Roma lì 05/04/2018 Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi

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