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E’ sempre meglio partecipare ad una mediazione che rifiutare a priori

Rispondere negativamente all’invito ad una proposta di conciliazione è una scelta pericolosa che spesso diventa un errore che era meglio non commettere. La rinuncia aprioristica nei confronti di una mediazione, il rigetto della parte convocata e la conseguente mancata partecipazione infatti può suscitare nel giudice l’intenzione di imporre una sanzione pari alla somma del contributo unificato per il giudizio alla parte che non si è presentata. Tanto vale dunque provare a partecipare sperando in un accordo o semplicemente per dimostrare un atteggiamento favorevole nei confronti della conciliazione. In questa sentenza di pochi mesi fa le cose non sono andate proprio bene alle parti che non hanno voluto partecipare al primo incontro di mediazione.

TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. xxxx promossa da:

G. C. – IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE con il patrocinio dell’avv. X. X. e dell’avv., elettivamente domiciliato in VIA XXX presso il difensore.

ATTORE/OPPONENTE

contro

BANCA XXX con il patrocinio dell’avv. ZZZ e dell’avv., elettivamente domiciliato in VIA ZZZ presso il difensore avv. Z.Z.

CONVENUTO/OPPOSTO

Tizio e Caio con il patrocinio dell’avv X. X. e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIALE XXX FOGGIA.

TERZI CHIAMATI

Il Giudice dott. V. P. D., a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5/07/2018 , ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che con ordinanza del 15.3.2018 veniva assegnato a parte opposta termine di 15 giorni per l’attivazione della procedura di mediconciliazione, in ragione della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dei fideiussori del credito per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto; Considerato che tale termine risulta esser stato rispettato da parte convenuta, che ha provveduto il 28.3.2018 ad attivare la procedura mediaconciliativa, omettendo tuttavia di convocare per la detta procedura il debitore principale (opponente), nei cui confronti la procedura di mediaconciliazione era stata già in precedenza effettuata con esito negativo. Rilevato che, tuttavia, sia l’opposta che i terzi chiamati risultavano assenti all’incontro per la mediaconciliazione fissato per il 27.4.2018; Ritenuto, quindi, che ai sensi dell’art. 5, comma 2 bis, d. lgs. 28/2010 la condizione di procedibilità della domanda dell’opponente deve ritenersi avverata; Ritenuto, cionondimeno, che le condotte della Banca e dei terzi chiamati meritino sanzione ex art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, essendo ingiustificata la loro assenza all’incontro fissato per l’esperimento del concreto tentativo di mediaconciliazione; Rilevato, a tal riguardo, che i terzi chiamati in causa non adducevano alcuna giustificazione per la propria assenza, mentre parte opposta anticipava la propria mancata partecipazione mediante una comunicazione parimenti priva di ragionevole giustificazione, essendo stata espressa apoditticamente e contro lo spirito della legge la volontà contraria a qualsiasi tipo di accordo volto a definire la questione. Ritenuto, in particolare, che la condotta della Banca attrice non appare in alcun modo giustificabile, poiché in sede di mediaconciliazione, per ipotesi astratta, si sarebbe potuta avanzare anche una proposta del tutto favorevole alla Banca, il cui rifiuto “a priori” appare del tutto irragionevole e contrario allo spirito normativo, anche in considerazione del fatto che proprio tale parte era stata onerata dal giudice all’attivazione della procedura di mediaconciliazione “a pena di improcedibilità della domanda riconvenzionale”; Rammentando che da tali condotte il giudice potrà desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., nonché elementi utili per l’imputazione e quantificazione delle spese di lite;

P.Q.M.

1) Condanna D.C. G. al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

2) Condanna P. B. al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

3) Condanna la BANCA XXX al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

4) Assegna alle parti termini ex art. 183, comma VI, all’uopo fissando l’udienza del 27.6.2019 per l’ammissione dei mezzi istruttori

Si comunichi. FOGGIA, 21/07/2018

Il Giudice dott. Vincenzo Paolo Depalma

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