DEPOSITA UNA MEDIAZIONE
TARIFFE
SEDI
REGOLAMENTO
FORMAZIONE
- Condominio
- Diritti Reali
- Contratti Assicurativi, bancari e finanziari
- Risarcimento dei danni derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione a mezzo stampa.
- Recupero Crediti
- Consorzio
- Franchising
- Opera
- Rete
- Somministrazione
- Società di persone
- Subfornitura
- Associazione in partecipazione
“Una soluzione su misura per entrambe le parti”
Affrontare una causa al giorno d’oggi può essere molto lungo e costoso.
I tribunali sono inflazionati e per questo motivo il “sistema giustizia” italiano è inefficiente.
Scegliere la mediazione significa risolvere controversie in modo più veloce, economico e riservato, evitando i tempi e i costi di un processo. Inoltre, consente alle parti di mantenereil controllo sull’accordo, favorendo soluzioni più flessibili e sostenibili nel tempo
3.332 giorni in media per i tre gradi giudizio, così suddivisi:
1000 giorni per il primo grado (Tribunale)
1338 giorni per il Secondo grado (Corte d’Appello)
994 giorni per il Terzo grado (Cassazione)
L’OCSE ha definito L’Italia come la maglia nera tra i Paesi
dell’Ocse per la durata del processo civile.
(Sole 24 ore – 21 giugno 2013)
Inoltre in giudizio:
- Non hai nessuna garanzia del risultato, ovvero, non puoi
sapere sin dall’inizio se la tua pretesa verrà soddisfatta o
meno - I costi sono variabili e molto elevati
- I tempi possono anche essere superiori a quelli indicati
qui indicati
- Puoi risolvere una Tua controversia legale in meno di tre mesi;
- Hai il pieno controllo sulla decisione finale, ovvero il contenuto
dell’accordo è frutto della trattativa tra te e l’altra parte e non
un’imposizione di un terzo (giudice) estraneo alla lite. - I costi sono prevedibili . Prima di cominciare una disputa sai già a quali
spese vai incontro e non può essere richiesta una spesa maggiore; - Partecipi ala mediazione accompagnato dal Tuo legale di fiducia.
- Benefici del credito d’imposta fino a 600 euro.
- Ottieni un titolo idoneo all’espropriazione forzata al termine della
procedura di conciliazione con il verbale sottoscritto da te, dall’altra
parte dai legali e dal mediatore. Nessun passaggio ulteriore. - Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di
mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura. - Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di
valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte
eccedente.
Privati
Privati che hanno una disputa con altre
persone o aziende
Enti Pubblici
Gli Enti pubblici possono attivare una
mediazione quando sono coinvolti in
controversie civili o commerciali,
spesso per risolvere rapidamente
dispute senza dover ricorrere a lunghi
procedimenti giudiziari
Imprese
Imprese che hanno controversie con
altre imprese, fornitori o clienti.
Inolte il credito d’imposta permette alle
aziende di recuperare fino a 600 euro
dei costi sostenuti
NB. E’ necessaria la presenza di un avvocato per avviare una mediazione. L’avvocato deve essere presente in ogni fase della procedura.
Nei confronti di chi può essere attivata una mediazione?La mediazione può essere attivata sia nei confronti di un soggetto privato
(cittadino o impresa) sia nei confronti di un soggetto pubblico (Comune o ente pubblico)
Perchè scegliere la mediazione?
Scegliere una mediazione offre diversi vantaggi: è più rapida
rispetto ai processi giudiziari, meno costosa, e permette di
trovare soluzioni collaborative e confidenziali, preservando i
rapporti tra le parti. Inoltre, per alcune controversie, è
obbligatoria come condizione preliminare per poter andare
in tribunale.
Come Funziona la mediazione?
Il tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione si attiva
mediante il deposito di un’istanza di mediazione presso la sede
territorialmente competente dell’organismo di mediazione e con
l’assistenza obbligatoria di un legale.
Su questo link puoi vedere le tariffe di mediazione.
La segreteria dell’Organismo provvede a contattare la/le parti che
s’intende convocare e fissa il primo incontro entro 30 giorni.
La conciliazione si svolge dinanzi al mediatore che aiuta le parti a
trovare un accordo. Se necessario il mediatore può fissare altri
incontri oppure può nominare un mediatore ausiliario per gli aspetti
tecnici della controversia. Quando la conciliazione si conclude con
un ACCORDO POSITIVO, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati
costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione
per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare,
nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Affitto d’aziende
Condominio
Comodato
Contratti assicurativi-bancari e finanziari
Superficie
Enfiteusi
Usufrutto
Abitazione
Servitù
Divisioni
Locazione
Enfiteusi
Recupero Crediti
Risarcimento del danno derivante da: Responsabilità medica e sanitaria
Diffamazione con mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità- successioni ereditarie
Quando è possibile attivare una mediazione?
- Il tentativo di conciliazione è OBBLIGATORIO (dal 21 settembre 2013) per condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari a partire ed è condizione di procedibilità per un eventuale non auspicato giudizio. La condizione di procedibilità si ritiene assolta quando le parti, accompagnate dai legali abbiano svolto l’incontro programmatico dinanzi al mediatore e lo
stesso sia fallito. - La conciliazione può essere attivata VOLONTARIAMENTE dalle parti quale valida alternativa al giudizio ordinario per tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili. es. Recupero crediti, risarcimento del danno da vacanza rovinata etc..
- La conciliazione può inoltre essere attivata in virtù di una CLAUSOLA CONTRATTUALE inserita in un CONTRATTO – ATTO COSTITUTIVO O STATUTO DI UN ENTE. Eccoti un esempio di clausola contrattuale : “Per ogni controversia relativa o comunque collegata all’esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto, le parti convengono sin da ora di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria della controversia attraverso il tentativo di conciliazione ex DLgs. 28/10 da espletarsi presso una delle sedi e secondo le modalità previste dal Regolamento di procedura, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, dell’Organismo di Mediazione IIMA – International Institute of Mediation and Arbitration, organismo non autonomo dell’associazione Mithra sito in Roma, C.F.97661330585 – P.IVA 11712421004 , ed iscritto al n. 620 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Il Regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità saranno quelle in vigore in vigore al momento dell’attivazione della procedura”. - DISPOSTA DAL GIUDICE , ovvero il giudice anche in appello può disporre alle parti di tentare la conciliazione. In questo casola conciliazione è obbligatoria.
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